Distinguiamo brevemente le opere di ristrutturazione:
Possono individuarsi tre tipologie di interventi:
Ristrutturazione con manutenzione ordinaria o "piccole opere";
Ristrutturazione con manutenzione straordinaria o "piccole opere";
Ristrutturazione con "grandi opere".
La distinzione tra queste tre categorie ha due conseguenze pratiche:
Le "piccole opere" (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) si realizzano senza bisogno diconcessione edilizia e quindi senza pagare nulla al Comune.
Le "grandi opere" prevedono il rilascio di una concessione edilizia e quindi il versamento di oneri, in proporzione alla superficie interessata e al tipo di edificio.)
il mutuo ristrutturazione solitamente si accende solitamente quando si devono fare GRANDI OPERE, ossia laddove servano molti soldi, ma può servire anche per gli altri due casi.
ecco ciò che serve oltre alla solita documentazione di prassi, nelle tre diverse tipologie:
a) Manutenzione ordinaria: è sufficiente un "preventivo di spesa" redatto dall'impresa che effettuerà i lavori o da un professionista abilitato;
b) Manutenzione straordinaria: è necessario, oltre al "preventivo di spesa" anche il progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, oppure la denuncia di inizio attività;
c) Ristrutturazione con grandi opere: sono necessari, oltre al "preventivo di spesa" anche la concessione edilizia e la ricevuta del versamento del contributo all'Amministrazione Comunale.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
In caso di lavori di ristrutturazione è possibile detrarre (in 10 anni) dall'IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria.
La detrazione può avvenire in 5 anni se il beneficiario ha più di 75 anni, e in 3 se ha 80 anni. Tali periodi abbreviati valgono al compimento degli anni, quindi è possibile usufruirne anche negli anni successivi ai lavori.
L’agevolazione prevede inoltre la riduzione dell’IVA al 10% per i lavori effettuati, i materiali utilizzati e gli eventuali beni significativi (cioè molto costosi, come ascensori, caldaie, infissi, sanitari, impianti di condizionamento e di sicurezza, etc). In caso di beni significativi, l’aliquota del 10% si applica solo per la quota di spesa pari al costo della manodopera, emntre per la parte restante si appliva l’aliquota normale del 20%.
La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato l’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre del singolo anno e su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 48.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire tra gli eventuali beneficiari.
Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati l’anno precedente, occorre tener conto anche di quanto già speso nell’anno prima per determinare il limite massimo dei 48.000 euro.
Se l’immobile è stato ristrutturato dall’impresa venditrice l’importo detraibile ha un doppio limite: i 48.000 euro e, comunque, il 25% della spesa per l’acquisto.
In caso di vendita, successione o donazione di un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione, il diritto a proseguire con la detrazione delle rate non ancora godute passa al nuovo proprietario, se persona fisica.
Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2006.
Il mutuo ristrutturazione può avere una durata minima di 5 anni ed una massima di 25 anni; un importo minimo di 30.000 euro e massimo pari all'80 delle spese da sostenere , semrpe logicamente rispetto anche al valore della casa in questione, fermo restando il limite del 50% del valore di perizia attuale dell'immobile offerto in garanzia )
Si può optare per tutte e tre le tipologie, ossia a tasso FISSO, a tasso VARIABILE ed a tasso MISTO.
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